In base all’Articolo 83 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), le erogazioni liberali (donazioni) effettuate a favore di un “Altro Ente del Terzo Settore” (AETS) non commerciale godono di un regime fiscale agevolato particolarmente vantaggioso.

  1. Persone Fisiche

Le persone fisiche hanno il vantaggio di poter scegliere tra due diverse opzioni fiscali, a seconda di quale risulti più conveniente per il proprio scaglione di reddito (generalmente, la deduzione conviene a chi ha redditi più elevati, la detrazione a chi ha redditi medi o bassi):

  • Detrazione IRPEF (sull’imposta): È possibile detrarre il 30% dell’importo donato, per erogazioni fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun periodo d’imposta (il risparmio fiscale massimo ottenibile è quindi di 9.000 euro all’anno).
  • Deduzione (dal reddito imponibile): In alternativa, è possibile dedurre l’importo donato dal proprio reddito complessivo dichiarato fino a un limite massimo del 10% del reddito stesso. Se la donazione supera tale limite (o azzera il reddito), l’eccedenza può essere “spalmata” e riportata in deduzione nei 4 anni successivi (periodi d’imposta).
  1. Imprese ed Enti (Soggetti IRES)

Per le società, gli enti e in generale i soggetti titolari di reddito d’impresa, la legge prevede un’unica strada, anch’essa molto capiente:

  • Deduzione dal reddito d’impresa: L’importo donato è deducibile fino a un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato. Anche in questo caso, come per le persone fisiche, l’eventuale eccedenza non utilizzata può essere riportata nei 4 periodi d’imposta successivi.

Condizioni Fondamentali per Accedere ai Benefici

Per far sì che il donatore non perda il diritto a queste agevolazioni, devono essere rispettati alcuni requisiti ferrei:

  • Obbligo di Tracciabilità: Le donazioni in contanti non danno alcun diritto al beneficio fiscale. L’erogazione in denaro deve avvenire esclusivamente tramite sistemi tracciati (bonifico bancario o postale, carte di credito, carte di debito, bancomat, assegni bancari e circolari).
  • Non Cumulabilità: I benefici fiscali dell’Art. 83 non possono essere cumulati tra loro (la persona fisica deve scegliere tra deduzione e detrazione) e non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme per la medesima erogazione.
  • Donazioni in Natura: I benefici si applicano non solo al denaro, ma anche ai beni in natura donati all’AETS. In questo caso, il valore dell’erogazione è calcolato sul “valore normale” del bene, e per importi rilevanti o beni particolari sono richieste specifiche perizie o documentazioni (come disciplinato dal D.M. 28/11/2019).
  • Vincolo di Destinazione: L’ente del Terzo settore che riceve l’erogazione deve dichiarare e garantire che i fondi o i beni ricevuti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della propria attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra loro e non sono applicabili ai versamenti in contanti. Per godere dei benefici fiscali è necessario conservare la ricevuta di versamento nel caso di versamento postale o l’estratto conto bancario o della carta di credito.

AGEVOLAZIONI FISCALI:

PER PERSONE FISICHE L’EROGAZIONE E’ ALTERNATIVAMENTE:

  • Detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 30% dell’erogazione liberale effettuata, nei limiti di Euro 30.000 annui (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
  • Deducibile dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

PER LE IMPRESE, GLI ENTI NON COMMERCIALI E LE SOCIETÀ L’EROGAZIONE È:

  • Deducibile dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).